04 Giugno 0000
COMUNICAZIONE AI FORNITORI DI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
L-HUB
IL NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.146/2018
Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 16 novembre 2018, recante attuazione del regolamento (CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (G.U. n. 7 del 9 gennaio 2019).
Il nuovo decreto prevede, tra le principali novità, l’istituzione di una Banca Dati per i gas fluorurati a effetto serra e per le apparecchiature contenenti tali gas allo scopo di consentire una maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti che li contengono. A tal proposito il nuovo decreto impone nuovi stringenti obblighi per le seguenti imprese:
- Imprese (rivenditori) che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato.
- Imprese (rivenditori) che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali
- iscriversi, in base all'articolo 16 c.9 del D.P.R. al Registro telematico nazionale. L'iscrizione è necessaria per poter trasmettere i dati sulle vendite.
- comunicare in base all'articolo 16 commi 2 e 3 del D.P.R. alla Banca Dati i dati di vendita dei gas fluorurati e delle apparecchiature. L'obbligo di comunicare tali informazioni decorre a partire da 6 mesi dall'entrata in vigore del D.P.R. cioè dal 24 luglio 2019.
CHI PUÒ COMPRARE IL REFRIGERANTE?
L'articolo 11 c. 4 del Regolamento 517/2014 obbliga le imprese, ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra, ad ottenere una certificazione aziendale. In tal senso i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a imprese in possesso dei certificati pertinenti o delle necessarie abilitazioni. Le imprese che forniscono refrigeranti GWP >150 devono comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:�
- i numeri dei certificati delle imprese acquirenti
- le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.